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CIRCOLARE N. 71
14 ottobre 2005

LA TASSAZIONE DEI BUONI PASTO

 

Pervengono numerose richieste di chiarimento sul regime di tassazione dei buoni pasto per i quali, come sapete, l'ipotesi di accordo sul biennio economico 2004/2005 del comparto ministeri, prevede una rivalutazione a 7 euro con decorrenza 31.12.2005.

I buoni pasto, in base alle disposizioni fiscali vigenti, sono esenti da imposta fino al valore di euro 5,29. La parte eccedente viene quindi considerata reddito e assoggettata a tassazione in base alle aliquote IRPEF.

Con la risoluzione 153/e del 15 dicembre 2004, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR sulla rilevanza fiscale relativa ai buoni pasto.

La risoluzione ha precisato che l'esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente fino ad un importo complessivo di 5,29 euro vale soltanto per quei lavoratori il cui orario comprenda una pausa giornaliera per il consumo del pasto.

Premesso quanto sopra, una volta entrato in vigore il nuovo contratto, ai lavoratori che usufruiscono di buoni pasto, e che effettuano la pausa pranzo, verrà applicata la ritenuta fiscale su 1,71 euro e non sull'intero importo di 7 euro come erroneamente affermato da fonti poco informate.
Fraterni saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE Salvatore BOSCO

 
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